venerdì , 22 Novembre 2024

Epilogo del lavoratore pieghevole e prologo di uno sciopero necessario

Lavoratore pieghevoledi LAVORO INSUBORDINATO

Abbiamo già parlato del modo in cui il Jobs Act sta mettendo in atto concretamente quella generalizzazione della precarietà che ne fa una norma e non una condizione specifica. Abbiamo anche visto come il contratto a tutele crescenti sia niente più che un gioco di prestigio per far salire le statistiche sull’occupazione mentre permette quella che possiamo definire a tutti gli effetti una legalizzazione del lavoro nero (se non fosse che stipendi e salari sono più bassi), facendo della flessibilità un requisito necessario e sufficiente della forza lavoro. Voucher, tutele crescenti, drastica riduzione delle prestazioni sociali e della previdenza: più che lavoratori e lavoratrici flessibili si potrebbe dire «pieghevoli», da riporre all’occorrenza, come la nuova normativa sui licenziamenti consente.

Con il Jobs Act scompare infatti perfino la reintegra nel posto di lavoro. Si impone così un salto all’indietro rispetto alla possibilità per il lavoratore di controbilanciare il rapporto di forza con il datore di lavoro, se non altro per contrattare la propria liquidazione. L’art. 18 consentiva infatti, com’è noto, la reintegra al lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa o, in alternativa, il dipendente poteva accettare un’indennità. La reintegra annullava quindi il licenziamento e comportava il diritto del lavoratore alla ricostituzione del rapporto come se esso non fosse mai stato risolto. Inoltre il giudice, con la sentenza nella quale dichiarava inefficace o invalido il licenziamento, condannava il datore anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore e quindi al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali riferiti al periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegra. Insomma, non è un caso che nel linguaggio giuridico il diritto del lavoro poteva essere definito come «elemento che resiste e che restringe lo sviluppo economico». Sappiamo che questo non ha impedito, negli ultimi vent’anni e più, la precarizzazione e la disoccupazione crescente, ma se non altro rappresentava l’unico e ultimo peso giuridico a favore del lavoratore nella bilancia delle regole di mercato.

Con la Fornero prima e con Poletti poi, al di là dei proclami e della prosopopea renziana, si sono distrutte gran parte delle tutele che cercavano quantomeno di «riequilibrare» i rapporti di forza nel mondo del lavoro; si deve sottolineare come i provvedimenti siano stati presi tentando costantemente di mascherare la loro vera natura tramite lo specchietto per le allodole del contratto a tutele crescenti. Difatti il carattere «crescente» delle tutele riguarda il fatto che più cresce l’anzianità di servizio e più elevata è la misura dell’indennizzo in caso di licenziamento (ma solo fino a un certo punto, visto che la legge fissa un tetto oltre il quale le «tutele» smettono di crescere).

Il nocciolo della questione sta in poco spazio, semplicemente si deve consentire al datore che voglia sbarazzarsi di un lavoratore anche per il motivo più insulso di inventare una qualsiasi ragione economico-produttiva affinché possa intervenire eliminando con il licenziamento l’ipotetica eccedenza. Se al datore di lavoro viene data la possibilità di licenziare agevolmente chi vuole nella maniera che più gli aggrada – sì da rimaner sempre fedeli a Marchionne – allora non ci vuole un esperto per capire che è superfluo discutere sul tempo indeterminato, quando la clessidra è ben salda nelle mani del padrone. Inoltre, il rigore delle sanzioni contro il padrone che licenzi senza giusta causa non influenza solo il problema specifico del licenziamento oppure la tutela della stabilità di reddito e occupazione per il singolo lavoratore. Tutt’altro. In questa cornice normativa viene azzerata la forza contrattuale del lavoratore sul luogo di lavoro, la sua libertà di espressione, la sua capacità di difendersi eventualmente da condizioni di lavoro insicure o lesive della sua dignità, la sua possibilità di attivarsi già nel corso del rapporto di lavoro per avanzare pretese collegate ai propri diritti di fonte legale o contrattuale, ovviamente la sua disponibilità ad attivarsi sindacalmente, oltre che a organizzare o prendere parte a lotte politiche più generali o di solidarietà con altri lavoratori.

Si tratta di un indebolimento del potere contrattuale e politico dei lavoratori sia sul piano individuale sia su quello collettivo: il lavoratore oggi più che mai avrà il suo padrone, al quale venderà la sua prestazione contrattando al ribasso le condizioni lavorative. In questo senso, il Jobs Act sembra ispirato al licenziamento ad nutum (escluso nel 1966), ovvero una risoluzione del rapporto di lavoro in cui il datore di lavoro ha totale libertà di licenziamento salvo il preavviso e, nel caso della sua ingiustizia, il lavoratore non avrà più diritto di ritornare al posto di lavoro, ma solo ad un minimo risarcimento danni. Renzi e Poletti hanno concretizzato questa ispirazione prevedendo per l’appunto la monetizzazione del licenziamento ingiusto. Puntare su licenziamenti più facili e meno costosi non serve però, come è evidente anche al nostro Demolition Man, come lo ha definito il New Yorker, a creare occupazione, bensì ad aumentare il livello di insicurezza dei lavoratori e consentire così alle imprese la massima libertà. Infatti, secondo dati recenti del Ministero del lavoro, a maggio i contratti attivati al netto delle cessazioni, sul totale delle tipologie contrattuali sono solo 11896 rispetto a maggio 2014. I contratti a tempo indeterminato sono meno dell’1% dei nuovi contratti.

Il dato rilevante è che con l’eliminazione dell’art. 18, è venuta in luce un’importante aporia del nuovo sistema, ovvero la coesistenza di due regimi di tutela applicabili ai lavoratori in caso di licenziamento. Un primo regime, quello garantito ancora dalla presenza dell’art. 18, per gli assunti prima del 7 marzo 2015 e un secondo per gli operai, impiegati o quadri, assunti dopo il 7 marzo 2015. I lavoratori che rientrano nel primo regime hanno diritto, in caso di licenziamento illegittimo, a un risarcimento tra 12 e 24 mensilità e, se le ragioni risultano manifestamente infondate, il giudice può ancora ordinare la reintegra; per quelli che ricadono nel secondo è prevista solo un’indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio.

Ora si capisce meglio perché l’art. 18 è stato individuato come la causa certa e unica di tutti i mali del sistema economico-sociale italiano: la sua presenza, stando a quanto denunciato dal governo, è sempre stata l’unica determinante del nanismo delle nostre imprese, della loro scarsa competitività sui mercati, della precarietà, dei pochi investitori internazionali. Tradotto: il datore doveva pagare un bel po’ di quattrini se pensava di gestire i lavoratori come schiavi alla propria mercé, sicché la pena pecuniaria e la reintegra costituivano un buon deterrente a eventuali soprusi datoriali. Tuttavia, non si può ignorare che anche quando era in vigore, l’art. 18 aveva poca presa (il caso FIAT insegna). A lungo è però servito come modo di far sentire alcuni più sicuri e perciò non precarizzati. Di fatto, se all’inizio ha protetto i lavoratori, poi ha permesso che la precarizzazione se lo mangiasse poco alla volta.

Il Jobs Act porta a compimento esattamente questo più lungo processo di precarizzazione e di individualizzazione del rapporto di lavoro, dove al criterio dell’occupabilità viene imposto al lavoratore anche quello della disoccupazione intermittente, ma ha anche dato vita a una significativa frattura nel nostro ordinamento, poiché alla sua entrata in vigore è conseguita la coesistenza di due distinte discipline limitative dei licenziamenti, che danno vita al paradossale effetto di determinare l’applicazione a uno stesso licenziamento, attuato nell’ambito della medesima procedura e nei confronti di dipendenti con anzianità variabili appena di pochi giorni l’uno dall’altro, di tutele totalmente differenziate.

Qualora ci trovassimo nella situazione, non certo poco probabile e appena richiamata, potrà dunque accadere che due lavoratori coinvolti nella stessa procedura e licenziati dopo aver adottato gli stessi criteri di scelta si trovino – nell’ipotesi in cui tali criteri siano applicati scorrettamente a entrambi – a godere l’uno, della tutela reintegratoria (il vecchio assunto) e l’altro di un pressoché inutile indennizzo economico.

Oltre a questo, devono sommarsi anche gli effetti sistemici provocati dalla nuova disciplina sui comportamenti che terranno gli imprenditori: la notevole convenienza dei nuovi rapporti di lavoro (per l’effetto combinato tra incentivi economici e regime dei licenziamenti meno oneroso) potrebbe indurre le imprese a porre in essere strategie che mirano alla più rapida sostituzione dei vecchi con i nuovi assunti con il rischio sicuro che il futuro più prossimo porti con sé un aumento dei licenziamenti di coloro che hanno un’anzianità più elevata e una logica «usa e getta» per i più giovani.

Oggi, a qualche mese dall’entrata in vigore del Jobs Act, il premier si affretta a dare i numeri che dovrebbero dimostrare la crescita dell’occupazione, tacendo completamente sul fatto che il numero di contratti a tempo indeterminato è aumentato di poco e solo grazie ai consistenti sgravi contributivi previsti dalla recente legge di stabilità per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015. Non solo la nuova disciplina sui licenziamenti sancisce il criterio di una forza lavoro just in time e produce sul lungo periodo una disoccupazione ancora più priva di tutele per via dei tagli ai sussidi, ma rappresenta la leva con cui questo governo ha disinnescato il conflitto sociale, alzando al massimo il livello di ricatto, per fare dello sciopero un miraggio sempre meno plausibile. I sindacati di fronte a questo risultano sempre più inermi e quelli che non lo sono corrono costantemente il rischio di essere messi da parte per via legislativa, come accade oggi in Germania.

Di fronte all’annuncio ufficiale dell’abolizione definitiva di ogni protezione contro il licenziamento selvaggio, però, non stupirebbe se gli effetti tardassero a farsi sentire. Per alcune generazioni di precari, in effetti, l’arma del mancato rinnovo, l’impiego tramite voucher – che rende i lavoratori dei semplici accessori –, le partite IVA fittizie, come pure la limitazione delle possibilità di godimento di sussidi di disoccupazione, hanno contribuito in questi anni a rendere la nuova disciplina sui licenziamenti storia già sentita. Il provvedimento estende ora a ulteriori categorie di lavoratori il criterio della flessibilità in uscita, ovvero di licenziabilità totale. In più, con la presenza di un doppio statuto di tutele per gli assunti pre- o post-7 Marzo, si rende ancora più esplicita la volontà di frammentare ulteriormente il mercato del lavoro, dietro una retorica di semplificazione. Semplificazione e risparmio sono ottenuti davvero, ma come al solito a costo di incidere pesantemente su salario, reddito, e tutele sociali legate al lavoro e non. In questo panorama, non solo italiano ma almeno europeo, c’è bisogno di sciopero, ma prima è necessario ricostruire un terreno comune di ragionamento e di esperienza, dove le lotte esistenti sul lavoro e per il salario, il reddito, il welfare, il miglioramento delle condizioni di lavoro, possano uscire dal proprio isolamento e dove possano darsi le condizioni di un effettivo rafforzamento dei lavoratori e delle lavoratrici.

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